Il Presidente, oltre a dirigere l’Ufficio Giudiziario, esercita tutte le attribuzioni previste ex legge (art 70-bis ord. Pen.) pertanto:
- Le funzioni di presidente del tribunale di sorveglianza sono conferite a un magistrato di cassazione o, per i tribunali istituiti nelle sezioni distaccate di corte d'appello, a un magistrato d'appello.
- Il presidente del tribunale, fermo l'espletamento delle funzioni di magistrato di sorveglianza nell'ufficio di appartenenza, provvede:
- a dirigere e ad organizzare le attività del tribunale di sorveglianza;
- a coordinare, in via organizzativa, in funzione del disbrigo degli affari di competenza del tribunale, l'attività degli uffici di sorveglianza compresi nella giurisdizione del tribunale medesimo;
- a disporre le applicazioni dei magistrati e del personale ausiliario nell'ambito dei vari uffici di sorveglianza nei casi di assenza, impedimento o urgenti necessità di servizio;
- a richiedere al presidente della corte di appello l'emanazione dei provvedimenti di cui al comma 3 dell'articolo 68;
- a proporre al Consiglio superiore della magistratura la nomina degli esperti effettivi o supplenti componenti del tribunale e a compilare le tabelle per gli emolumenti loro spettanti;
- a svolgere tutte le altre attività a lui riservate dalla legge e dai regolamenti.
Piano: Terzo
Stanza: 3.06