L’esecuzione delle pene nel nostro ordinamento è regolata dai principi costituzionali secondo cui: “L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva.” “Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato.” (art. 27 commi 2 e 3 Costituzione).
Tale principio ha vincolato il legislatore a strutturare l’esecuzione delle pene a fini di risocializzazione.
Da ciò è derivata l’introduzione nell’ordinamento di una complessa normativa che, per gradi, ha condotto alla possibilità di rideterminare, in sede di esecuzione, sia la durata delle pene che le modalità concrete della loro esecuzione.
Pertanto, la decisione di determinate questioni relative alla condizione del soggetto privato della libertà e l’adozione di particolari provvedimenti funzionali alla tutela dei diritti di tali soggetti è stata attribuita alla competenza del giudice di sorveglianza all’interno di un procedimento che prevede il contraddittorio tra l’organo del Pubblico Ministero e la difesa.
Due sono le fonti normative fondamentali nella materia dell’esecuzione penale:
- la L. 26.7.1975 n. 354 (norme sull’ordinamento e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà) e
- la L. 10.10.86 n. 663 (modifiche alla legge sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà: c.d. legge Gozzini) nonché il D.P.R. 30.06.2000 n. 230 (regolamento di esecuzione).
Il complesso di queste leggi, viene sinteticamente nominato “ordinamento penitenziario”.
Il legislatore del 1975 quindi, con l’emanazione della legge 26.7.1975 n. 354 ha dato ingresso, nel sistema, a principi quali quello della polifunzionalità della pena secondo cui, accanto a compiti di difesa sociale, la pena deve anche svolgere compiti di risocializzazione dei soggetti; ha previsto le misure alternative al carcere e costituito gli uffici di sorveglianza; ha disciplinato il procedimento di sorveglianza; attraverso le norme della L. 354/1975 l’esecuzione concreta della pena ha perso le sue caratteristiche di fase statica per diventare fase dinamica tesa alla realizzazione del principio costituzionale di rieducazione / risocializzazione.
Con riguardo al profilo organizzativo, la legge 354/75 ha istituito il Tribunale di Sorveglianza in ciascun distretto di Corte D’Appello e singoli uffici di sorveglianza monocratici, nelle sedi periferiche, che fanno capo al Tribunale di Sorveglianza del distretto.
Il Tribunale di Sorveglianza funziona come organo collegiale a composizione mista: il collegio è formato dal presidente, da un magistrato togato e da due giudici laici esperti in materie quali psicologia, servizio sociale, pedagogia, psichiatria, scienze criminali, medicina. La competenza territoriale del Tribunale di Sorveglianza si estende a tutto il distretto di Corte D’Appello; quella del Magistrato di Sorveglianza alla circoscrizione che corrisponde al territorio della singola provincia.
Con riguardo alla competenza per materia, la magistratura di sorveglianza vigila sull’organizzazione degli istituti penitenziari ed interviene su tutta la vicenda esecutiva del soggetto condannato definitivo; è quindi chiamata a decidere sulle richieste dei c.d. benefici da parte dei singoli (permessi, liberazione anticipata) e sulle istanze di misura alternativa nonché su tutti gli altri istituti riservati alla sua competenza dall’ordinamento penitenziario e dal codice penale (misure di sicurezza).
Il Tribunale di sorveglianza di Brescia ha competenza territoriale estesa al distretto della Corte d’Appello di Brescia, che comprende le province di Brescia, Bergamo, Mantova, Cremona.
Gli Uffici di sorveglianza compresi nel distretto della Corte di Appello di Brescia sono due: Brescia e Mantova.
L’Ufficio di sorveglianza di Brescia ha competenza sul circondario dei Tribunali ordinari di Brescia e Bergamo.
L’Ufficio di sorveglianza di Mantova ha competenza sul circondario del Tribunale ordinario di Mantova e Cremona (già Crema) e sull’Ospedale Psichiatrico di Castiglione delle Stiviere.
Gli istituti di pena presenti sul territorio sono:
- Casa Circondariale di Brescia – Canton Monbello
- Casa di Reclusione di Brescia – Verziano
- Casa Circondariale di Bergamo
- Casa Circondariale di Mantova
- Casa Circondariale di Cremona
- Ospedale psichiatrico giudiziario di Castiglione delle Stiviere